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Tipologie di sepoltura

INUMAZIONE IN TERRA

Da sempre costituisce il primo tipo di sepoltura in terra. A Torino può avvenire presso i 5 cimiteri cittadini: Monumentale, Parco, Cavoretto, Sassi e Abbadia. La concessione della terra ha una durata decennale (non rinnovabile, a differenza di quanto avviene per cellette e loculi) ed è a pagamento.

Unitamente alla disponibilità del suolo, è possibile ottenere dal Comune la concessione di un cippo comunale, ossia di un arredo lapideo municipale.

Il Comune stesso, con una sovrattassa rispetto al costo della sola concessione della terra, porrà una "pietra" recante nome, cognome e dati anagrafici del defunto (l'importo dell’imposta si può trovare sul sito www.cimiteritorino.it).

Al termine della concessione decennale si procederà all' esumazione dei resti, oppure alla cremazione della salma (qualora non sia decomposta). Il regolamento sulle assegnazioni dei manufatti e delle concessioni delle terre è uguale per tutti e cinque i cimiteri: presso il camposanto di Cavoretto è ammessa la sola inumazione, e non vengono rilasciate concessioni per loculi o cellette).

La città di Torino ha stabilito che due cimiteri cittadini sono a libero accesso, ovverosia qualunque persona deceduta in Torino o fuori Torino può esservi sepolta (cimitero X e cimitero Y) mentre altri tre cimiteri (precisamente cimitero W, K, Z) cosiddetti " zonali" ospitano l'inumazione e/o la tumulazione solo per "competenza" o per "attrazione".

Si accede ad uno dei tre cimiteri per "competenza" con riferimento cioè alla zona di Torino nella quale il Defunto viveva, oppure se nella stessa zona vi risiede il parente più prossimo (quindi per diritto dell'avente titolo) oppure per "attrazione" nel caso vi sia sepolto un parente di primo grado con la persona defunta o con il richiedente il servizio funebre.

La sepoltura presso il cimitero Monumentale è consentita anche a coloro che non ne hanno diritto per "competenza, però previo pagamento di una tassa di ammissione, mentre al cimitero Parco è sempre possibile anche se non si è residenti nella zona di competenza. In entrambi i cimiteri le sepolture sono ammesse (pagando una tassa di ammissione alla città di Torino) anche se residenti fuori Torino.

E' quindi importante ulteriormente sottolineare che nel cimitero Parco possono essere inumati tutti i defunti residenti a Torino.

Mentre nel cimitero Monumentale, per eventuali sepolture di cittadini defunti non appartenenti (per zona) a tale cimitero, è dovuta una tassa di "ammissione".

Anche per i defunti non residenti a Torino è possibile la sepoltura al cimitero Monumentale o al cimitero Parco, pagando una tassa di "ammissione".

Le tasse di ammissione sono indicate e quantificate sul sito www.cimiteritorino.it.


SEPOLTURA IN LOCULO

E’ il secondo tipo di sepoltura. I loculi hanno una concessione quarantennale, rinnovabile per i successivi vent'anni.

Le possibilità di tumulazione vengono stabilite dal Comune: i loculi sono concessioni comunali: il cittadino non ha diritto alcuno a sceglierli, e la salma viene tumulata nella zona del cimitero nella quale "si stanno concessionando" i loculi stessi.

La loro concessione viene stabilita dal "regolamento cimiteriale" con un criterio di omogeneità, tale da permettere una procedura graduale di tumulazione. Per garantire ciò, non è concessa la possibilità di scegliere né la zona, né l'altezza della fila, ma soltanto di esprimere un criterio di preferenza, ovvero: se nella zona in concessione vi è la disponibilità di tutte le file si ha la facoltà di scelta, mentre nel caso contrario occorre necessariamente scegliere tra quelle che restano. Le file (in tutto cinque) hanno un costo che si differenzia a seconda dell'altezza (l’importo è maggiore per quelle più comode e facilmente accessibili).

Occorre tenere ben presente che si dovranno aggiungere, al costo puro del loculo, 347,00 euro, nel caso il loculo scelto non sia presente nello scomparto in uso (ma lo sia tra quelli "concessionabili").

Nel prezzo del loculo sono inclusi: la lapide, la tumulazione, i diritti di dismissione. Si ha dunque la possibilità di esprimere un criterio di preferenza esclusivamente sui loculi disponibili e/o concessionabili dal cimitero di Torino al momento della richiesta.

Si può aver diritto alle file basse dei loculi mediante la presentazione di una documentazione di invalidità del maggiore avente titolo, previa la valutazione del medico legale designato dall' ASL 1.

Qualora si desideri tumulare la salma di un defunto vicino a quella di un altro, la cui salma è già tumulata da tempo (abbinamento), si procede con la richiesta di assegnazione di un loculo "ex novo". Al contempo si richiede l' "avvicinamento" della salma già tumulata da tempo.

E’ dunque possibile richiedere lo spostamento di tale salma (acquistando due loculi) oppure richiedere la possibilità di assegnazione di un loculo di recupero nelle vicinanze del loculo ove già riposa la salma senza richiederne quindi lo spostamento. Il tutto, ovviamente, è soggetto alla disponibilità al momento della richiesta.

Per l'abbinamento" vige lo stesso criterio dell'assegnazione di un solo loculo: nel caso di disponibilità, la famiglia acquista i due loculi e inoltra la domanda per il rimborso di quello lasciato libero. Per l' "avvicinamento" viene fissata la data di estumulazione direttamente dagli uffici cimiteriali.

Normalmente, entro sessanta giorni dalla richiesta di avvicinamento e dall'avvenuto pagamento dei loculi e delle spese di estumulazione, la famiglia riceverà il bonifico relativo al rimborso dei quarantesimi non "occupati" del loculo lasciato libero (al netto dell'IVA).

Anche in questo caso vale il discorso dei cimiteri zonali: fa attrazione, per richiedere un loculo di recupero, esclusivamente la richiesta da parte di un parente di primo grado. In questo caso, la lapide è a carico della famiglia (si deve considerare inoltre che tale tipo di sepoltura è fattibile solo nelle zone cimiteriali con manufatti costruiti da meno di vent' anni, nel caso la salma di "attrazione" sia quella di una persona defunta da meno di vent'anni).

Vige ancora a Torino una vecchissima tipologia di concessione con tombe di famiglia a terra. Tutte le altre sono a tumulazione: arcate, loculi gemelli, fosse multiple, camere sotterranee, monumenti con camera sotterranea, cripta, edicola, edicola con camera sotterranea.

La spesa per la tumulazione varia in funzione del tipo di tomba di famiglia e, al contempo, la loro architettura può implicare l'esigenza di utilizzare una determinata tipologia di feretro (ciò vale in particolar modo per le tombe più datate, la cui architettura era molto diversa da quelle moderne anche per ciò che concerne le dimensioni degli spazi interni, e proprio per via della pregressa concezione di tumulazione delle salme).

Il procedimento della sepoltura nella tomba di famiglia è analogo a quello della tumulazione in loculo, ma la concessione è novantanovennale.

Nel momento dell'acquisto di una tomba di famiglia si deve presentare un progetto che deve essere approvato e si deve dichiarare per quante salme tale progetto di sito è previsto.

Con il passare del tempo, però, può accadere che con l'estumulazione, la cremazione o altre forme di avvicinamento di defunti, si arrivi a richiedere l'inserimento, all'interno della tomba di famiglia, di un numero di salme maggiore rispetto a quello dichiarato.

In tal caso il Comune richiede il pagamento relativo "all'aumento di capienza". Si badi bene, si perde la perpetuità e il contratto diviene automaticamente novantanovennale.

Le tipologie di sepoltura privata sono molteplici, e il funerale viene fissato presso gli uffici specifici che provvedono a verificare la titolarità della salma a essere tumulata nella tomba.

Possono essere tumulate in tomba privata le salme da parenti in linea diretta, di collaterali fino al quarto grado oppure affini esclusivamente con l'autorizzazione di tutti gli aventi la titolarità della tomba.

La procedura prevede che venga fissata una data per compiere un'ispezione sulla tomba, al termine della quale viene definita la fattibilità del funerale, (o vengono fissati eventi di bonifica o manutenzione).

Nell' eventualità in cui tali interventi richiedano un certo lasso di tempo, il Comune assegna un loculo provvisorio (al costo di circa 19 euro al giorno).


CREMAZIONE

La cremazione rappresenta la forma più evoluta di cremazione. Essa viene regolamentata, come tutta la normativa cimiteriale, da tre leggi, il primo dei quali è il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 che fornisce una "linea generale" scritta sulla scorta del Ministero della Salute.

In base allo stesso D.P.R. ogni singola Regione ha la possibilità di emanare una legge regionale (in Piemonte è la legge n. 130 del 30/03/2001, che norma sul decreto del Presidente della Repubblica).

Ogni singolo Comune ha la facoltà di recepire la legge regionale e di normare a propria volta sulla base della legge regionale stessa (per cui ha la facoltà di decidere cosa fare in materia cimiteriale).

Torino permette ovviamente la cremazione e dal luglio 2008 ha anche ammesso la dispersione in natura e l'affido delle ceneri.

La legge n. 130 del 30/03/2001 stabilisce che la cremazione e dispersione delle ceneri devono essere disposte in vita dal defunto:

  1. con volontà testamentaria (testamento pubblicato da un Notaio);
  2. con l'iscrizione alla Socrem (la volontà espressa dal cittadino presso la Socrem viene chiamata "volontà testamentaria");
  3. infine, con dichiarazione degli aventi titolo: coniuge, parenti di primo grado oppure nipoti (vale la volontà della maggioranza degli aventi titolo i quali sottoscrivono un atto sostitutivo di atto di notorietà nel quale attestano la volontà del defunto di essere cremato).

Per poter procedere alla cremazione, necessiterà quindi l'autorizzazione di qualcuno che possiedi "capacità accademica" (medico di base o direttore di una struttura di ricovero) per escludere il sospetto di reato e, successivamente, di una persona che possieda capacità giuridica (medico legale).

Sul versante invece della destinazione delle ceneri, la città di Torino permette tre tipologie di collocazione dell'urna cineraria: il cellario Socrem, le cellette municipali (la cui assegnazione funziona come quella dei loculi con concessione quarantennale) o l'introduzione all'interno di un loculo o di una celletta già occupata.

Mentre i loculi sono "a capienza", per le cellette c'è invece un limite: occorre equiparare una cassetta contenente resti mortali a due cassettine di ceneri. Sono contemplate altre possibilità di destinazione delle ceneri, ovvero la dispersione in natura e l'affido domiciliare, per le quali necessita anche in questo caso la volontà espressa in vita dal defunto.

L'affido viene concesso presso la residenza della persona indicata dal defunto qualora la persona indicata decida di cambiare la propria residenza, dovrà necessariamente darne comunicazione sia ai competenti uffici della città dalla quale emigra che a quelli della città ove immigra.

Qualora quest'ultima non avesse adottato la legge sull'affido, le ceneri dovranno necessariamente essere tumulate (sempre nell'apposita urna). I trasferimenti devono avvenire negli orari e con i mezzi stabiliti.

Per ciò che concerne la dispersione, vi sono tre possibilità: conferimento nel cinerario comune o, nell'ambito di una zona delimitata del cimitero (a Torino presso il Cimitero Monumentale) o con la vera e propria dispersione in natura in mare, montagna ecc...).

Benché in Torino tale dispersione sia consentita, il Comune non ha ancora individuato le zone nella quale tale pratica potrà essere effettuata. Nell' eventualità in cui il defunto abbia espresso in vita la volontà di dispersione in un altro comune, il Comune di Torino inoltra domanda al Comune designato.

II Comune, interpellato, può rispondere positivamente, negativamente o con il silenzio assenso (se non ha risposto dopo il ventesimo giorno, la richiesta si considera accettata). Nel caso positivo verrà rilasciato un permesso di trasporto con orari stabiliti per la dispersione delle ceneri.