GUIDA AI SERVIZI

L'autorizzazione allo svolgimento del servizio funebre è subordinata a:

  • dichiarazione del medico curante
  • dichiarazione del medico legale
  • denuncia del decesso presso i competenti uffici comunali del luogo ove il decesso è avvenuto (lo stesso comune che svolgerà le pratiche anagrafiche susseguenti)

Le procedure di autorizzazione sono diverse e dipendono dal luogo ove il decesso è avvenuto.

1 - PRESSO DOMICILIO PRIVATO O CASA DI RIPOSO

I famigliari debbono avvisare il medico curante, attivare il medico legale e procedere alla denuncia di morte presso i competenti uffici del comune ove è avvenuto il decesso — (queste incombenze vengono generalmente affidate all'onoranza funebre in quanto non sono di semplice esecuzione) -. Solo dopo il "passaggio" del medico legale, che può intervenire tra le 15 e le 30 ore dal decesso, e quindi dopo il rilascio del suo nulla osta, si può procedere con lo svolgimento del funerale. Occorre tenere presente che, nel caso di morte improvvisa, il periodo di osservazione, ovvero il periodo di tempo entro il quale può avvenire il "passaggio" del medico legale si amplia, ovvero tra le 24 e le 48 ore.

2 - PRESSO RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE

In questo caso le pratiche relative al rilascio del nulla osta del medico legale vengono svolte direttamente dalla struttura sanitaria.

3 - PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE

Anche in questo caso le pratiche relative al rilascio del nulla osta del medico legale sono svolte dalla struttura.

4 - ALTRI LUOGHI DIVERSI DA QUELLI SOPRA ELENCATI

In questi casi la salma viene trasportata all'istituto di medicina legale (oppure all'obitorio) e le pratiche per il nulla osta del medico legale, anche in questo caso, vengono espletate dalla struttura.